Sez. 5, Sentenza n. 13421 del 24/02/2004 Cc. (dep. 19/03/2004) Rv. 228021 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - IN GENERE | Autocertificazione per l'iscrizione al Registro degli esercenti il commercio - Soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta - Attestazione della inesistenza di precedenti ostativi - Falsità - Sussistenza.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - IN GENERE
Costituisce dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990 n. 241, quella con la quale, in sede di autocertificazione per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, prevista dall'art. 2 della legge 25 agosto 1991 n. 287, l'interessato, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta per taluno dei reati indicati in detta ultima disposizione normativa, attesti l'inesistenza di precedenti ostativi all'ottenimento della suindicata iscrizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 CORTE COST., Legge 25/08/1991 num. 287 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)