Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5804 del 23/03/2015 (Rv. 634899 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO SEMPLICE - ATTO DI SPOGLIO | Giudizio penale per invasione di terreni o edifici Azione di reintegrazione - Sospensione del giudizio civile - Esclusione - Identità dei fatti - Irrilevanza - Collegamento normativo tra commissione del reato e reintegrazione - Necessità.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO SEMPLICE - ATTO DI SPOGLIO
Non sussiste rapporto di pregiudizialità fra il giudizio penale, per il reato di invasione di terreni o edifici a carico di chi abbia occupato un immobile, e quello civile, promosso con azione di reintegrazione nel possesso dell'immobile medesimo, ancorché i due giudizi vertano sui medesimi fatti, in quanto l'effetto giuridico dedotto nel giudizio civile volto all'immediato rilascio del bene non è normativamente collegato alla commissione del reato oggetto di imputazione in quello penale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 211, Cod. Pen. art. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)