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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25822 del 21/12/2010 (Rv. 615711 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - RAPPORTI TRA SOCI - AMMINISTRAZIONE - CONTROLLO DEI SOCI | Giudizio penale per appropriazione indebita commessa dall'amministratore di società personale - Giudizio civile di opposizione all'esclusione e di revoca per giusta causa dalla carica - Sospensione necessaria del processo civile - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615711-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - RAPPORTI TRA SOCI - AMMINISTRAZIONE - CONTROLLO DEI SOCI

Non sussiste rapporto di pregiudizialità necessaria fra il giudizio penale in cui sia imputato per appropriazione indebita l'amministratore di una società di persone ed il giudizio civile, volto all'impugnazione della delibera di esclusione ed alla revoca per giusta causa dalla carica del medesimo, ancorché i due giudizi vertano sui medesimi fatti e sebbene l'eventuale condanna penale possa implicare l'interdizione dall'ufficio di amministratore, a sua volta causa di esclusione dalla compagine sociale, in quanto l'effetto giuridico dedotto nel processo civile non è normativamente collegato alla commissione del reato di cui si discute in quello penale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 211, Cod. Pen. art. 654 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)