diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 202 del 25/01/1968 (Rv. 331076 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - NECESSITA DI UNA SPECIFICA E PARTICOLAREGGIATA CONFUTAZIONE DELLE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - ESCLUSIONE - LIMITI - RICORSO PER CASSAZIONE - NECESSITA DI UNA SPECIFICA DENUNCIA DI LACUNE O CONTRADDIZIONI LOGICHE INFICIANTI LA CONSULENZA - DOGLIANZA GENERICA DI OMESSO ESAME DI ALLEGAZIONI CONTENUTE IN UNA PERIZIA IRRITUALE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331076-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - NECESSITA DI UNA SPECIFICA E PARTICOLAREGGIATA CONFUTAZIONE DELLE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - ESCLUSIONE - LIMITI - RICORSO PER CASSAZIONE - NECESSITA DI UNA SPECIFICA DENUNCIA DI LACUNE O CONTRADDIZIONI LOGICHE INFICIANTI LA CONSULENZA - DOGLIANZA GENERICA DI OMESSO ESAME DI ALLEGAZIONI CONTENUTE IN UNA PERIZIA IRRITUALE - INAMMISSIBILITA.*

Il giudice di merito, che ritenga convincenti le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, non e tenuto ad una specifica e particolareggiata confutazione delle argomentazioni delle parti, a meno che la consulenza non presenti lacune o contraddizioni logiche facilmente rilevabili o poste in evidenza dalla parte o dal suo consulente. Non e, percio, ammissibile una censura in Cassazione, che, senza denunciare specificamente alcuno di tali vizi della consulenza, si risolva in una generica doglianza di omesso esame delle allegazioni contenute in una perizia irrituale. (Cfr. 2030-65 1567-65). Conforme alla sentenza n.2198-66, massima n.324293.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)