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Sez. 5, Sentenza n. 15205 del 24/11/2000 (Rv. 542149 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI | Dividendi di società brasiliana controllata dalla società contribuente - Inclusione per l'intero nel calcolo ai fini della determinazione della percentuale degli interessi passivi deducibili - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542149-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI

Ai fini della determinazione della percentuale di interessi passivi deducibile, come regolata dall'art. 58 del d.P.R. n. 597 del 1973, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, i dividendi di società, aventi sede in Brasile, controllate dalla società contribuente, vanno inclusi per l'intero ammontare nei due termini del rapporto di deducibilità di cui alla citata norma, e non già nella sola misura soggetta a tassazione (quaranta per cento), per essere esenti, per la parte restante, ex art. 6, comma terzo, della legge n. 904 del 1977. Infatti, ai sensi dell'accordo Italia - Brasile, del 3 Ottobre 1980, n. 644, ratificato con legge 28 Novembre 1980, n. 844, un reddito in relazione al quale uno degli Stati contraenti si impegni a non esercitare la potestà impositiva, riservando tale esercizio all'altro Stato, non può definirsi esente da tassazione ai fini I.R.P.E.G., essendo piuttosto il predetto impegno mirato ad evitare la doppia imposizione. Del resto, l'art. 63, comma secondo, lett. d), del d.P.R. n. 917 del 1986, applicabile retroattivamente, ammette la deduzione anche qualora i dividendi di cui si tratta, per convenzione internazionale, non concorrano a formare il reddito.

Riferimenti normativi: Legge 28/11/1980 num. 844 art. 23, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 58 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 63 com. 2 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)