Sez. 5, Sentenza n. 8151 del 23/05/2003 (Rv. 563458 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI | Ai sensi degli artt. 75 e 63 d.P.R. n. 917 del 1986 - Determinazione - Computo degli interessi esenti da imposta derivanti da obbligazioni "acquistate" dal contribuente - Necessità - Determinazione del novero delle obbligazioni "acquistate" dal contribuente - Obbligazione ricevute in via obbligatoria a titolo di indennizzo ex lege n. 16 del 1980 - Inclusione - Affermazione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI
In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai fini della quantificazione degli interessi passivi che non sono ammessi in deduzione, ai sensi degli artt. 75, comma quinto - bis, e 63, terzo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, fino a "concorrenza" dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti, il computo dell'esatto ammontare degli interessi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private, sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data deve essere eseguito includendo, tra le obbligazioni "acquistate" dal contribuente, anche quelle ricevute dalle imprese italiane, in via obbligatoria, ai sensi della legge 26 gennaio 1980, n. 16, a titolo di "indennizzo dei beni perduti all'estero" in conseguenza di trattati o di confische ed espropriazioni subite in paesi stranieri.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5 lett. B, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 63 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)