Sez. 5, Sentenza n. 1215 del 06/12/1971 Ud. (dep. 01/03/1972) Rv. 120328 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - PENA - AUMENTO DI PENA FISSATO PER LA CONTINUAZIONE - AUMENTO CONTENUTO IN LIMITI MODESTI - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
REATO - REATO CONTINUATO - PENA - AUMENTO DI PENA FISSATO PER LA CONTINUAZIONE - AUMENTO CONTENUTO IN LIMITI MODESTI - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il giudice di merito, nel determinare in concreto la misura dell'aumento di pena, stabilito per la continuazione, deve normalmente motivare la sua pronunzia con riferimento alla gravita e delle violazioni commesse ed ai vari elementi indicati nell'art 133 cod pen. cio nonostante, non e necessario che il giudice stesso si soffermi con motivazione esplicita ad indicare le ragioni per cui fissa in una certa misura il suddetto aumento, quando questo e contenuto in limiti modesti, in relazione alla durata ed alla intensita dell'attivita delittuosa, che avrebbero potuto giustificare anche piu grave sanzione. L'imputato non puo percio dolersi di Mancanza di motivazione in ordine al prefato aumento, qualora lo stesso sia stabilito nella misura media fra la minima e la massima irrogabili. In tale caso, ad onta di Mancanza di motivazione esplicita, rimane escluso che il giudice abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall'art 132 cod pen ed e anzi a ritenersi che il giudice medesimo abbia implicitamente dato ragione, in una valutazione sostanzialmente favorevole all'imputato, degli elementi obiettivi e soggettivi, che hanno formato oggetto della sua decisione. (Conf 113749, anno 1970, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)