Sez. 1, Ordinanza n. 12004 del 08/06/2005 (Rv. 581526 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Azione per la tutela di diritti conseguenti a contratti conclusi dal curatore - "Vis attractiva" - Esclusione - Fattispecie - Azione di risoluzione per inadempimento del contratto di affitto d'azienda stipulato dal curatore - Competenza per territorio - Criteri ordinari - Applicabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE
In tema di competenza del tribunale fallimentare, l'azione diretta a tutelare i diritti derivanti da contratti stipulati dal curatore non è attratta nella competenza di detto tribunale, in quanto, benchè sia strumentale rispetto alla tutela dell'interesse della massa, non subisce deviazioni dal suo schema legale tipico a causa del fallimento e con questo si pone in relazione di mera occasionalità (In applicazione del succitato principio, la S. C. ha dichiarato che la competenza per territorio nel caso di azione di risoluzione per inadempimento del contratto di affitto d'azienda della società fallita, stipulato dal curatore successivamente alla apertura della procedura concorsuale, va determinata sulla base dei concorrenti criteri del 'forum reì, del 'forum contractus' e del 'forum destinatae solutionis').
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)