Sez. 3, Ordinanza n. 11647 del 22/06/2004 (Rv. 573853 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Diritti di credito insorti successivamente alla dichiarazione di fallimento - Competenza funzionale del tribunale fallimentare - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE
La disposizione dell'art.24 della legge fallimentare (in forza della quale il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore, eccezion fatta per le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le ordinarie norme di competenza) si applica a prescindere dalla circostanza che i rapporti oggetto della competenza funzionale del tribunale stesso (nella specie, diritti di credito) siano preesistenti o successivi alla dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)