Sez. 3, Sentenza n. 1602 del 06/12/1995 Ud. (dep. 09/02/1996) Rv. 204469 - 01
Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l'incolumità individuale - Morte o lesione come conseguenza di altro delitto | Considerazione dell'elemento psicologico del reato ai sensi dell'art. 133 cod. pen. - Giudice - Valutazione del grado della colpa - Attraverso l'accertamento dell'intensità del dolo del delitto presupposto - Possibilità - Fattispecie.
Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l'incolumità individuale - Morte o lesione come conseguenza di altro delitto
È vero che il delitto di cui all'art. 586 cod. pen. (morte o lesione come conseguenza di altro delitto) è imputabile a titolo di colpa (per il richiamo all'art. 83 stesso codice), ma la colpa stessa consiste specificamente nella violazione di legge commessa col delitto doloso presupposto. Ne consegue che nel prendere in considerazione l'elemento psicologico del reato ai sensi dell'art. 133 cod. pen., il giudice può legittimamente valutare il grado di colpa del delitto "conseguente" attraverso l'accertamento dell'intensità del dolo relativo al delitto "presupposto". (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso con il quale si deduceva anche illogicità della motivazione laddove escludeva la prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante nella considerazione che l'imputato, anestesista rianimatore, con i suoi ripetuti ed ingiustificati rifiuti di accompagnare ed assistere un paziente a rischio, aveva dimostrato una notevole intensità del dolo di omissione, che si era ripercossa a titolo di colpa sull'evento morte non voluto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 83, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 328, Cod. Pen. art. 586
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)