Sez. 5, Sentenza n. 3419 del 08/03/2001 (Rv. 544606 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Accertamento in rettifica - Criteri fissati dall'art. 51, terzo comma d.P.R. 131/1986 - Destinazione, collocazione, tipologia, superfice, stato di conservazione dell'immobile - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di INVIM, l'eventuale avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato può legittimamente fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su "altri elementi di valutazione" (ex art. 51, terzo comma d.P.R. 131/1986), quali la destinazione dell'immobile, la sua collocazione, la sua tipologia, la superfice, lo stato di conservazione, l'epoca di costruzione, a condizione che tali criteri di valutazione non siano elencati in modo meramente generico e di stile, onde consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Legge 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)