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Sez. 1, Sentenza n. 697 del 11/03/1972 (Rv. 356802 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - FONDAMENTO DELL'OBBLIGO DELLA RIFUSIONE DELLE SPESE - PRINCIPIO DI CAUSALITA - MOMENTO COSTITUTIVO - SENTENZA DI CONDANNA - NATURA DICHIARATIVA.*
Stato
decisa il 1972-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356802-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - FONDAMENTO DELL'OBBLIGO DELLA RIFUSIONE DELLE SPESE - PRINCIPIO DI CAUSALITA - MOMENTO COSTITUTIVO - SENTENZA DI CONDANNA - NATURA DICHIARATIVA.*

Il fondamento dell'Obbligo del rimborso delle spese processuali deve essere ricercato, piu che nella soccombenza, nel principio di causalita, del quale la soccombenza e solo uno degli indici rivelatori, poiche e evidente che la parte soccombente si identifica con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa accertata come infondata, ha dato causa al processo. Dall'individuazione del fondamento dell'Obbligo del rimborso delle spese processuali nel principio di causalita discende che detto Obbligo sorge nel momento in cui la parte, che sara riconosciuta soccombente, ha dato causa all'instaurazione del processo, anche se l'accertamento di esso e la Determinazione del suo contenuto, postulando, rispettivamente, l'accertamento che la parte obbligata ha con il suo comportamento dato causa alla lite e l'individuazione delle singole spese ripetibili, non possono aver luogo che con la sentenza definitiva del giudizio, alla quale, per il capo relativo alle spese, deve essere riconosciuta natura dichiarativa e non gia costitutiva o di accertamento costitutivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)