Sez. 1, Sentenza n. 3030 del 15/11/1973 (Rv. 366749 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - FONDAMENTO.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - FONDAMENTO.*
Il fondamento dell'Obbligo del rimborso delle spese processuali risiede nel principio della causalita, del quale il criterio della soccombenza - posto dall'art 91 del cod di proc civ a base della regolamentazione definitiva dell'Onere delle spese del giudizio ordinario di cognizione - costituisce soltanto un elemento rivelatore che consente di risalire alla individuazione del 'fatto causativò del giudizio stesso. Parte soccombente deve infatti considerarsi quella (a cui carico viene emesso il provvedimento richiesto) che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa accertata come infondata, abbia dato causa alla lite. (nella specie, sulla base del principio enunciato in massima e stato affermato che giustamente i giudici del merito avevano ritenuto soccombente, ai fini delle spese, l'amministrazione finanziaria che, avendo posto a fondamento di un'ingiunzione fiscale una decisione invalida della commissione tributaria, aveva costretto il contribuente ad esperire l'Azione di annullamento. Irrilevante avevano, inoltre, ritenuto gli stessi giudici - ai fini della soccombenza - l'adesione dell'amministrazione alla domanda del contribuente). (Conf 697/72, mass n 356802).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)