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Sez. 1, Sentenza n. 2651 del 27/04/1984 (Rv. 434667 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - RICORSO DELL'UFFICIO SENZA MOTIVI DI MERITO PROPOSTO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO PRONUNCIATA DALLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO ADITA DALL'UFFICIO MEDESIMO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434667-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - RICORSO DELL'UFFICIO SENZA MOTIVI DI MERITO PROPOSTO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO PRONUNCIATA DALLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO ADITA DALL'UFFICIO MEDESIMO - INAMMISSIBILITÀ.*

Qualora la commissione tributaria di secondo grado abbia dichiarato inammissibile l'appello dell'ufficio contro la decisione di primo grado senza esaminarlo nel merito, è inammissibile il successivo ricorso dell'ufficio alla commissione tributaria centrale che si limiti ad investire solo la pronuncia di inammissibilità dello appello e non contenga anche specifici motivi di merito, poiché nell'attuale disciplina del contenzioso tributario, la commissione centrale, salvo che non si tratti di questioni di fatto relative a valutazione estimativa o alla misura delle pene pecuniarie, non è giudice di sola legittimità, ma è giudice di merito di terza istanza ed è direttamente competente a decidere le questioni controverse relative alla sussistenza dell'obbligazione tributaria, senza possibilità di rinvio alla commissione di secondo grado, con la conseguenza che, se una tale decisione non sia giuridicamente possibile per difetto di una regolare impugnazione contenente anche motivi di merito, viene meno l'interesse dell'ufficio ad una decisione limitata alla questione dell'ammissibilità dell'appello proposto contro la decisione di primo grado.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)