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Sez. 1, Sentenza n. 3422 del 17/11/1972 (Rv. 361279 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMICILIO DEL CREDITORE - CONDIZIONI - LIQUIDAZIONE MEDIANTE CALCOLI DIFFERENTI DA QUELLO MERAMENTE ARITMETICO - DOMICILIO DEL DEBITORE AL TEMPO DELLA SCADENZA - ONORARI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - APPLICABILITA DI QUEST'ULTIMA DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1972-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361279-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMICILIO DEL CREDITORE - CONDIZIONI - LIQUIDAZIONE MEDIANTE CALCOLI DIFFERENTI DA QUELLO MERAMENTE ARITMETICO - DOMICILIO DEL DEBITORE AL TEMPO DELLA SCADENZA - ONORARI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - APPLICABILITA DI QUEST'ULTIMA DISCIPLINA.*

La norma secondo la quale l'obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro va adempiuta nel domicilio del creditore al tempo della scadenza si riferisce alle sole obbligazioni pecuniarie derivanti da titolo convenzionale o giudiziale, che ne abbia stabilito la misura e la scadenza, e cioe ai soli crediti liquidi ed esigibili. Quando, invece, l'obbligazione, pur avendo per oggetto una somma di danaro, deve essere accertata e liquidata dalle parti, o in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini diverse dal semplice calcolo aritmetico, come nel caso di onorari per prestazioni professionali liquidabili in base a tariffa che prevede soltanto dei minimi e dei massimi, trova applicazione la norma diversa secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta nel domicilio che ha il debitore al tempo della scadenza. (Conf 1189'71, mass n 351326).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)