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Sez. 3, Sentenza n. 1189 del 24/04/1971 (Rv. 351326 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - ADEMPIMENTO AL DOMICILIO DEL CREDITORE - CONDIZIONI - LIMITI - CREDITI PER ONORARI DOVUTI A PROFESSIONISTI - APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA DELL'ART 1182 COD CIV - REGOLAMENTAZIONE CON TARIFFA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351326-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - ADEMPIMENTO AL DOMICILIO DEL CREDITORE - CONDIZIONI - LIMITI - CREDITI PER ONORARI DOVUTI A PROFESSIONISTI - APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA DELL'ART 1182 COD CIV - REGOLAMENTAZIONE CON TARIFFA - IRRILEVANZA.*

Il terzo comma dell'art 1182 cod civ, a norma del quale l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro va adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza, si riferisce alle sole obbligazioni pecuniarie derivanti da titolo convenzionale o giudiziale, che ne abbia stabilito la misura e la scadenza e cioe ai crediti liquidi. Al di fuori di questa ipotesi, l'obbligazione, ove non soccorra alcuno dei criteri indicati nel primo comma dell'art 1182 cod civ, va adempiuta al domicilio del debitore al tempo della scadenza a norma dello ultimo comma dello stesso art 1182 cod civ. cio si deve ritenere anche quando si tratti di credito avente per oggetto compensi per prestazioni professionali, giacche la circostanza che questi siano regolati nel minimo e nel massimo da apposite tariffe non toglie che, entro il minimo e il massimo, il credito sia suscettivo di liquidazione e pertanto, finche questa non sia intervenuta, illiquido. (Conf 391'66, mass n 320783).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)