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Sez. L, Sentenza n. 1472 del 26/02/1990 (Rv. 465556 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RIPOSO SETTIMANALE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO DOMENICALE CON GODIMENTO DEL RIPOSO COMPENSATIVO IN ALTRO GIORNO SETTIMANALE - MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA - SPETTANZA - FUNZIONE - DEROGHE AL PRINCIPIO DELL'ALTERNANZA DI SEI GIORNI LAVORATIVI CON UNO DI RIPOSO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA ULTERIORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465556-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RIPOSO SETTIMANALE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO DOMENICALE CON GODIMENTO DEL RIPOSO COMPENSATIVO IN ALTRO GIORNO SETTIMANALE - MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA - SPETTANZA - FUNZIONE - DEROGHE AL PRINCIPIO DELL'ALTERNANZA DI SEI GIORNI LAVORATIVI CON UNO DI RIPOSO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA ULTERIORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Le prestazioni lavorative rese di domenica, sia pure in connessione col godimento di riposo compensativo in altro giorno dell'arco dei sette, comportano comunque il diritto del lavoratore ad una maggiorazione retributiva intesa a compensare il particolare disagio nascente dallo svolgimento delle prestazioni stesse nel detto giorno festivo, che è quello abitualmente destinato al soddisfacimento dei bisogni di vita familiare e sociale; mentre le deroghe al principio dell'alternanza di sei giorni lavorativi con uno di riposo, incidendo su di uno strumento necessario di reintegrazione delle energie psico-fisiche del lavoratore stesso, da un lato sono consentite soltanto nei limiti della ragionevolezza e della rispondenza a casi di effettiva necessità, e, dall'altro lato, comportano il diritto di questi non solo alla retribuzione per il lavoro prestato nel settimo giorno consecutivo, ma anche ad una maggiorazione di essa secondo quanto risulti dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dalla previsione minima legale di cui all'art. 5 del R.d. n. 692 del 1923. (nella specie, sancito tale principio, la suprema Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito che, limitandosi a prendere atto dell'avvenuta corresponsione di una maggiorazione retributiva a fronte di prestazioni domenicali, oltre che rese in turni di sette giorni consecutivi, ne aveva affermato l'idoneità a compensare i suddetti disagi, senza indicarne l'entità e valutarne la congruità e l'attribuibilità all'uno o all'altro titolo, omettendo altresì qualsiasi valutazione in ordine al superamento o meno dei limiti della ragionevolezza nella predisposizione dei turni). (V 1986/88, mass n 457866; (V 7862/87, mass n 455661; (V 136/86, mass n 443787; (V 3164/85, mass n 440854).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36 com. 3, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)