Sez. L, Sentenza n. 136 del 11/01/1986 (Rv. 443787 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - PRESTAZIONE LAVORATIVA SVOLTA PER SETTE GIORNI CONSECUTIVI - DIRITTO AD UNA MAGGIORAZIONE ECONOMICA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - PRESTAZIONE LAVORATIVA SVOLTA PER SETTE GIORNI CONSECUTIVI - DIRITTO AD UNA MAGGIORAZIONE ECONOMICA.*
Il diritto del lavoratore al riposo settimanale - diritto che ha una tutela di livello costituzionale (art. 36, terzo comma, cost.) - può dirsi soddisfatto solo se l'astensione dal lavoro per un giorno la settimana cada con un'alternanza mai superiore a sette giorni di tal ché la durata massima della settimana lavorativa è di sei giorni. Consegue che la prestazione lavorativa svolta per sette giorni consecutivi comporta a carico del datore di lavoro l'Obbligo di corrispondere al lavoratore - oltre all'ordinaria retribuzione per il giorno lavorato in più - anche una maggiorazione economica secondo quanto risulti disposto dalla contrattazione collettiva od, in Mancanza, da quella minima legale di cui all'art. 5 RDL n. 692 del 1923. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto legittimo un intervallo di tempo di tredici giorni tra un riposo e l'altro). (V 3164/85, mass n 440854; (V 5717/84, mass n 437399; (V 5923/82, mass n 423681).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36 com. 3, Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)