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Sez. L, Sentenza n. 4312 del 05/07/1980 (Rv. 408178 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - SALARIATO - DISCIPLINA - AMBITO DI APPLICAZIONE - BRACCIANTE AVVENTIZIO O GIORNALIERO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408178-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - SALARIATO - DISCIPLINA - AMBITO DI APPLICAZIONE - BRACCIANTE AVVENTIZIO O GIORNALIERO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

In tema di lavoro agricolo, la disciplina del rapporto del salariato fisso, che e a tempo determinato e con durata biennale, non puo essere estesa ad un rapporto a tempo indeterminato, il quale, ove non riconducibile all'altra figura del rapporto del bracciante avventizio o giornaliero, deve considerarsi espressione di autonomia negoziale, all'infuori delle tipizzazioni della contrattazione collettiva. In tale ipotesi, pertanto, le norme dei contratti del salariato fisso non sono direttamente operanti per la Determinazione della retribuzione, ma possono essere solo utilizzate come parametri nell'applicazione dell'art 36 della Costituzione. (V 1546/78, mass n 390923; (V 29/78, mass n 389314).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Legge 15/08/1949 num. 533 art. 1, Legge 26/11/1955 num. 1161

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)