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Sez. L, Sentenza n. 1546 del 04/04/1978 (Rv. 390923 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE - AUTONOMIA NEGOZIALE - RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO NON INQUADRABILI TRA QUELLI DEI SALARIATI FISSI O DEGLI AVVENTIZI GIORNALIERI - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1978-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390923-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE - AUTONOMIA NEGOZIALE - RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO NON INQUADRABILI TRA QUELLI DEI SALARIATI FISSI O DEGLI AVVENTIZI GIORNALIERI - CONFIGURABILITA.*

Poiche la regolamentazione collettiva dei lavoratori agricoli, prevedendo i soli rapporti dei salariati fissi e degli avventizi giornalieri, non esclude che le parti possano, nella loro autonomia negoziale, porre in essere rapporti di lavoro diversi, non inquadrabili nei tipi predetti, e ben possibile configurare rapporti di lavoro agricolo a tempo indeterminato, che non consentano di attribuire al lavoratore la qualifica di salariato fisso ne quella di bracciante avventizio o giornaliero. (Conf 1325/67, mass n 327886).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, DPR 07/10/1963 num. 1525 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)