Sez. 3, Sentenza n. 9548 del 22/04/2010 (Rv. 612424 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE | Pendenza di giudizio per la determinazione dell'equo canone - Posizione del conduttore - Fondamento - Autoriduzione del canone - Forma di autotutela - Condizioni - Inadempimento - Configurabilità.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE
L'ultimo comma dell'art. 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nel disporre che, ove penda giudizio sulla determinazione dell' "equo canone", il conduttore "è obbligato a corrispondere, salvo conguaglio, l'importo non contestato", attribuisce al conduttore medesimo espressamente la facoltà di limitare il versamento del corrispettivo, per tutta la durata del giudizio stesso, alla misura che reputa dovuta, anche se - al fine di evitare la sanzione risolutoria per inadempienza da morosità - quella misura deve essere ragionevole, non temeraria e, comunque, congrua, atteso che l'autoriduzione del canone di locazione costituisce una forma di autotutela riconosciuta al conduttore nell'ambito del giudizio di determinazione dell'equo canone, concretando, al di fuori di questo ambito, inadempimento che, in relazione alla sua qualificazione in termini d'importanza, è idoneo a produrre effetti risolutori.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)