Sez. U, Ordinanza n. 21579 del 19/10/2011 (Rv. 619253 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Approvazione di piano di lottizzazione - Effetti ablativi od occupativi della proprietà privata - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Apertura di un passaggio su proprietà privata da parte dell'impresa incaricata dei lavori di urbanizzazione - Azione possessoria esercitata dal privato interessato - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
L'approvazione del piano di lottizzazione (ossia di pianificazione di dettaglio equiparabile al piano particolareggiato) da parte del Comune equivale a dichiarazione di pubblica utilità, ma siffatta dichiarazione non è da sola sufficiente per l'affievolimento del diritto soggettivo del privato, essendo priva di effetto ablativo e, tanto più, di effetto apprensivo-occupativo, occorrendo a tal fine un decreto di occupazione. Sicché, in assenza di un provvedimento amministrativo volto all'occupazione dell'area di proprietà privata, l'attività posta in essere dall'impresa incaricata dei lavori di urbanizzazione, nell'ambito del piano di lottizzazione - nella specie concretatasi nell'apertura di un passaggio prima inesistente - costituisce mera attività materiale, con la conseguenza che la giurisdizione sull'azione possessoria proposta dal privato interessato spetta al giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 870, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 16, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)