Sez. U, Sentenza n. 9544 del 13/07/2001 (Rv. 548146 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA P.A. | Principio dell'improponibilità - Limiti - Atti materiali della P.A. - Perseguibilità con le azioni possessorie - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA P.A.
Il principio dell'improponibilità delle azioni possessorie nei confronti della P.A., basato sul disposto dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E che fa divieto all'autorità giudiziaria ordinaria di revocare o modificare l'atto amministrativo, ossia di eliderne gli effetti mediante l'imposizione di un "facere" o di un "non facere" in contrasto con la volontà espressa in tale atto, non opera con riguardo ai meri atti materiali della P.A., in quanto essi non sono in alcun modo ricollegabili, neppure implicitamente, all'esercizio di un potere amministrativo. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in fattispecie - "ratione temporis" esclusa dall'applicabilità dell'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000 - nella quale il Comune aveva apposto, in difetto di alcun provvedimento, all'ingresso di un'area, ove il ricorrente in manutenzione aveva costruito dei posti macchina, un cartello con l'indicazione "proprietà comunale"; apposizione solo preceduta da una convenzione di lottizzazione - che la S.C. ha riconosciuto priva, in quanto tale, di qualsiasi effetto apprensivo - occupativo incidente sulla materiale disponibilità del possesso - con la quale il "dante causa" del ricorrente si era impegnato a cedere gratuitamente l'area al Comune per opere di urbanizzazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)