Sez. 5, Sentenza n. 24619 del 20/11/2006 (Rv. 594228 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Avviso di liquidazione - Contenuto necessario.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di successione, nel vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, è l'illegittimo l'avviso di liquidazione nel quale non siano indicati, oltre alla natura principale, complementare o suppletiva del tributo, almeno l'imponibile ed i criteri seguiti per la determinazione della misura dell'imposta, che costituisce l'importo minimo della pena pecuniaria da irrogare per l'omissione o la tardività della dichiarazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 41, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 42, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 50, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 52 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)