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Sez. 1, Sentenza n. 8210 del 02/04/2007 (Rv. 597101 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Termini di cui all'art. 13 della legge n. 2359 del 1985 - Mancata previsione nella dichiarazione di pubblica utilità dell'opera - Conseguenze - Giuridica esistenza e validità della dichiarazione - Insussistenza - Convalida o sanatoria tramite la previsione dei termini in atti successivi - Ammissibilità - Esclusione - Riapprovazione del progetto dell'opera in base a tutte le formalità previste dall'art. 13 citato - Necessità - Differenza con il termine di cui all'art. 1 della legge n. 1 del 1978 - Sussistenza - Previsione certa dei termini di cui al predetto art. 13 in modo determinato o determinabile con certezza - Necessità - Riferimento ad evento futuro ed incerto - Ammissibilità Esclusione.
Stato
decisa il 2007-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597101-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In materia di espropriazione per pubblica utilità, la fissazione, nel provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell'opera, dei termini per l'inizio e per il compimento delle espropriazioni previsti dall'art. 13 della legge n. 2359 del 1865 è richiesta per la giuridica esistenza e validità della dichiarazione di pubblica utilità (giacché l'ablazione della proprietà privata, alla luce dei principi desumibili dall'art. 42 Cost., può giustificarsi solo in presenza di interessi generali concreti ed attuali e non già per esigenze future ed ipotetiche), per cui i termini stessi devono essere chiaramente indicati sin dall'inizio della procedura in modo tale che il diritto dominicale sia compresso per un periodo determinato o determinabile con certezza, senza che lo si possa subordinare ad eventi futuri ed incerti. (In applicazione di detti principi è stata cassata con rinvio la sentenza della Corte d'appello che, in riferimento a procedura espropriativa di un terreno destinato alla costruzione di edifici scolastici, ha ritenuto sussistente una valida dichiarazione di pubblica utilità nella delibera di approvazione del progetto dell'opera, priva della indicazione dei termini di cui all'art. 13 della legge n. 2359 del 1865, integrata da successive delibere definite di "riapprovazione del progetto", attribuendosi inoltre rilievo all'osservanza del termine stabilito dall'art. 1 della legge n. 1 del 1978, che presiede ad altri scopi, e non tenendo conto, peraltro, che anche le ulteriori delibere mancavano della indicazione di un termine certo - non ravvisabile nell'evento futuro ed incerto della concessione di un mutuo - e che la possibilità consentita all'espropriante di rinnovare o riapprovare il progetto dell'opera pubblica imponeva, comunque, di addivenire ad una nuova dichiarazione di pubblica utilità, tramite il compimento, "ab initio", di tutte le formalità di legge per l'approvazione di quel progetto, come stabilito dall'art. 13, ultimo comma, della legge n. 2359 del 1865).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 03/01/1978 num. 1 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)