Sez. 2, Sentenza n. 2353 del 08/09/1966 (Rv. 324571 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE - PORTIERATO - RIPARTIZIONE FRA TUTTI I CONDOMINI IN MISURA PROPORZIONALE AL VALORE DELLA PROPRIETA DI CIASCUNO - ESONERO NEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO IN FAVORE DEI PROPRIETARI DEI MAGAZZINI - VALORE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE - PORTIERATO - RIPARTIZIONE FRA TUTTI I CONDOMINI IN MISURA PROPORZIONALE AL VALORE DELLA PROPRIETA DI CIASCUNO - ESONERO NEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO IN FAVORE DEI PROPRIETARI DEI MAGAZZINI - VALORE.*
Le spese di portierato in un edificio condominiale devono esser poste a carico di tutti i condomini - in misura proporzionale al valore della proprieta di ciascuno- compresi i proprietari di negozi o magazzini posti a fronte della via pubblica, salvo che non sia diversamente disposto dal regolamento di condominio. Le norme del regolamento predetto, che dispongano l'esonero dei proprietari dei magazzini dall'Obbligo di contribuzione alle spese di portierato, non giustificano, da sole, la presunzione di una analoga convenzione per il periodo anteriore all'approvazione del regolamento. (Conf.2306-52' Cfr.2694-50).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)