Sez. 5, Sentenza n. 3927 del 18/03/2002 (Rv. 553111 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | Mancato esame di questione puramente processuale - Vizio di omessa pronuncia - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Vizio della decisione per violazione di norma diversa dall'art. 112 cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di contenzioso tributario.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA
Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale (relativa, nella specie, alla asserita inammissibilità dell'appello dinanzi a commissione tributaria regionale per effetto della dedotta violazione del divieto, ex art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di proporre nuove eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio)non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)