Sez. 1, Sentenza n. 10073 del 25/06/2003 (Rv. 564543 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | Mancato esame di questione puramente processuale - Vizio di omessa pronuncia - Esclusione - Vizio della decisione per violazione di legge - Configurabilità - Denuncia della questione implicitamente decisa - Necessità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA
Posto che il mancato esame da parte del giudice di appello, o in unico grado, di una questione meramente processuale sollevata dall'appellato (o dal convenuto in unico grado), non può dar luogo a un vizio di omessa pronuncia, che attiene soltanto al mancato esame delle domande di merito e non può assurgere a causa autonoma di nullità della sentenza impugnata, può semmai prospettarsi una nullità della decisione per violazione di norme processuali diverse da quella di cui all'art. 112 cod. proc. civ. in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte, come nel caso in cui egli abbia omesso di provvedere sull'eccezione di estinzione del processo, divenendo in tal caso sindacabile la pronuncia nella parte in cui, rilevando la corretta e tempestiva riassunzione del processo, abbia ritenuto che la notifica dell'originaria citazione avesse impedito la decadenza dall'azione di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)