Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 789 del 19/01/2016 (Rv. 638121 - 01)
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE | Divieto di arbitrato nelle controversie relative alle opere previste e finanziate nell'ambito di progetti triennali di sviluppo, regolati dal titolo V della l. n. 219 del 1981 - Sussistenza - Fondamento.
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE
In tema di controversie relative ad appalti pubblici, il divieto di arbitrato di cui all'art. 3, comma 2, del d.l. n. 180 del 1998 (conv., con modif., dalla l. n. 267 del 1998), si applica anche alle liti riguardanti le opere previste e finanziate nell'ambito di progetti triennali di sviluppo regolati dal titolo V della l. n. 219 del 1981, atteso che, alla stregua di quest'ultima, non vi è diversità di disciplina tra i provvedimenti organici per la ricostruzione e quelli relativi allo sviluppo dei territori colpiti da calamità naturali, difficilmente distinguibili in tali territori, mentre il divieto mira a sottrarre alla materia arbitrale tutta la disciplina del contenzioso relativa alle dette fattispecie, senza distinzione tra i vari titoli in cui la legge n. 219 del 1981 si divide, in quanto tra di loro strettamente collegate, onde assoggettare ad un controllo più rigoroso i flussi di finanziamento (da qualunque comparto pubblico essi provengano) destinati alla realizzazione di dispendiosi interventi volti alla ripresa di una dignitosa vita civile ed economica, nelle aree colpite dai fenomeni naturali, attraverso l'esclusiva verifica da parte dei giudici comuni.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/06/1998 num. 180 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 14/05/1991 num. 219, Legge 03/08/1998 num. 267 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)