Sez. 1, Sentenza n. 25372 del 12/11/2013 (Rv. 628969 - 01)
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE | "Potestas iudicandi" degli arbitri - Riferimento all'intero procedimento e non alle domande introdotte con l'atto di arbitrato - Necessità - Divieto di arbitrato per le controversie "post" terremoto - Rilevabilità in presenza di un giudicato esterno arbitrale - Esclusione.
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE
Il divieto di arbitrato previsto dall'art. 3, comma 2, del d.l. 11 giugno 1998, n. 180 (convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267) per le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese nei programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali, non può essere rilevato allorquando la questione relativa alla "potestas iudicandi" degli arbitri - la quale, tenuto conto del carattere unitario della controversia arbitrale, attiene all'intera materia devoluta alla loro cognizione e non solo alle domande introdotte con l'atto di arbitrato - sia coperta da una preclusione di giudicato esterno, qual è quella derivante dalla pronuncia affermativa sulla stessa resa dalla corte d'appello in sede di impugnazione di un precedente lodo arbitrale tra le stesse parti e relativo al medesimo rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Decreto Legge 11/06/1998 num. 180 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 03/08/1998 num. 267 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)