Sez. 3, Sentenza n. 3815 del 16/10/1979 Ud. (dep. 19/03/1980) Rv. 144710 - 01
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - IN GENERE - REATI PREVISTI DALLA LEGGE 20 FEBBRAIO 1958, N 75 - OBBIETTIVITA GIURIDICA E PERSONA OFFESA - SOGGETTO PASSIVO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI SPECIALI - FATTO COMMESSO 'AI DANNÌ - SIGNIFICATO.*
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - IN GENERE - REATI PREVISTI DALLA LEGGE 20 FEBBRAIO 1958, N 75 - OBBIETTIVITA GIURIDICA E PERSONA OFFESA - SOGGETTO PASSIVO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI SPECIALI - FATTO COMMESSO 'AI DANNÌ - SIGNIFICATO.*
L'obbiettivita giuridica dei reati previsti dalla legge 20 febbraio 1958 n 75 e l'interesse di tutelare la pubblica moralita ed il buon costume mediante la repressione dei fatti tendenti all'eccitamento o al favoreggiamento o allo sfruttamento della prostituzione. In tali reati, pertanto, mentre la persona offesa dal reato e lo stato, titolare dell'interesse tutelato, il soggetto passivo e la persona di cui viene favorita o sfruttata la prostituzione, perche e la persona in relazione alla quale il reato e stato commesso. Conseguentemente, quando la legge adopera l'espressione 'se il fatto e commesso ai danni di...' intende riferirsi al soggetto passivo del reato, con riferimento agli effetti della condotta criminosa.*
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)