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Sez. 4, Sentenza n. 2050 del 25/11/2003 Cc. (dep. 22/01/2004) Rv. 227666 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO - IN GENERE | Impugnazione dell'ordinanza della corte d'appello che decide sulla richiesta di riparazione - Motivi collegati alla quantificazione della somma liquidata - Legittimazione del pubblico ministero - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227666-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO - IN GENERE

Nel procedimento di riparazione dell'errore giudiziario, il pubblico ministero è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della corte d'appello che decide sulla domanda di riparazione, anche solo per contestare la quantificazione della somma stabilita a titolo di indennizzo, in quanto nessuna espressa limitazione è prevista al suo potere di impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 643, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 643, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 645, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 645, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 646 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 646 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)