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Sez. 4, Sentenza n. 30136 del 05/03/2001 Cc. (dep. 31/07/2001) Rv. 219437 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO | Potere del pubblico ministero di impugnare i capi civili dell'ordinanza decisoria della Corte d'appello - Correlazione all'interesse pubblico all'osservanza della legge - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219437-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO

Nel procedimento per il riconoscimento e l'attribuzione dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, il potere d'impugnare i capi, che coinvolgono gli interessi civili delle parti, contenuti nell'ordinanza con la quale il giudice decide sulla richiesta di riparazione, spetta anche al pubblico ministero soltanto ove questo prospetti un interesse pubblico all'esatta interpretazione ed applicazione della legge (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del PM, che si doleva, nell'inerzia del Ministero del Tesoro, della liquidazione in via equitativa di una somma in favore dell'avente titolo alla riparazione, per le <<sofferenze morali>> da questo patite).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 646 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 646 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)