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Sez. L, Sentenza n. 12415 del 15/12/1993 (Rv. 484735 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Minimo di contribuzione | Operai agricoli - Requisito minimo di 270 giornate di contribuzione annua effettiva, volontaria e figurativa ex art. 7, comma nono, D.L. n. 463 del 1983 - Portata - Pensione di anzianità - Estensione.
Stato
decisa il 1993-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484735-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Minimo di contribuzione

Il requisito minimo di contribuzione annua pari a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa - previsto dall'art. 7, comma nono, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, nel testo risultante dalla legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638, "ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983" - è necessario anche per la pensione di anzianità, benché la stessa norma disponga ulteriormente che per tale pensione "resta fissato" in giornate 5.460, anziché 9.450 (270 x 35), il requisito minimo di contribuzione complessiva, spiegandosi tale apparente contraddizione con la soppressione (per la medesima pensione e per la ritenuta sufficienza di 35 anni di anzianità assicurativa) del (previgente) requisito di 35 anni di contribuzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)