Sez. L, Sentenza n. 3747 del 29/03/1993 (Rv. 481599 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Lavoratori autonomi - Artigiani | Tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro - Attività svolta a titolo di cortesia o diretta a soddisfare esigenze personali o familiari - Esclusione - Fattispecie relativa ad infortunio occorso all'artigiano durante i lavori di riparazione della casa di proprietà della moglie.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Lavoratori autonomi - Artigiani
Non rientra nella tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista in favore degli artigiani l'attività svolta, al di fuori di un vincolo giuridico e della realizzazione di un fine economico con il conseguimento di un corrispettivo, a titolo di cortesia o diretta a soddisfare esigenze personali o familiari. (Nella specie, è stata esclusa l'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'artigiano nel corso di lavori di riparazione della casa di proprietà della moglie).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)