Sez. L, Sentenza n. 375 del 18/01/1996 (Rv. 495482 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE | Artigiani - Prestazioni non professionali svolte a favore di se stesso ovvero a titolo di cortesia - Tutela assicurativa - Esclusione - Violazione degli artt. 3 e 35 Cost. - Insussistenza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE
Non è ricompresa nella tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista a favore degli artigiani l'attività svolta al di fuori di ogni vincolo giuridico e senza alcun corrispettivo, come quella che l'artigiano esplichi a favore di se stesso, ovvero a titolo di cortesia, cioè al di fuori delle condizioni di rischio specifico inerente allo svolgimento di un'attività lavorativa professionale. Nè è configurabile un contrasto di tale disciplina con i principi costituzionali di cui agli art. 3 e 35 Cost., in quanto le disposizioni dell'art. 35 e quelle più specifiche di cui all'art. 38, secondo comma, ineriscono alla figura professionale del "lavoratore", rispetto alla quale non è omogenea la generica esplicazione di energie volta al conseguimento di un certo risultato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata esclusa l'indennizzabilità di un infortunio occorso ad un artigiano mentre stava eseguendo lavori edili su un immobile di pertinenza della moglie).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)