Sez. 3, Sentenza n. 1889 del 12/06/1968 (Rv. 333873 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE- SENZA DISTINZIONE FRA GIUDIZIO DI PRIMO E DI SECONDO GRADO E FRA SPESE, COMPETENZE ED ONORARI - ILLEGITTIMITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE- SENZA DISTINZIONE FRA GIUDIZIO DI PRIMO E DI SECONDO GRADO E FRA SPESE, COMPETENZE ED ONORARI - ILLEGITTIMITA.*
E arbitraria la liquidazione delle spese, delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato, fatta senza distinzione fra il giudizio di primo grado ed il giudizio di secondo grado, e senza tenere distinte le somme per spese, competenze ed onorari. (V. 113-68, massima n. 330955).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/02/1958 art. 4, Legge 28/02/1958 art. 5, Legge 02/04/1965 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)