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Sez. L, Sentenza n. 825 del 06/02/1990 (Rv. 465175 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO CESSATO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - PERIODO LAVORATIVO FINO AL 31 MAGGIO 1982 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ EX ARTT. 2120 E 2121, VECCHIO TESTO, COD. CIV. - COMPENSI COMMUTABILI IN BASE ALLA LORO CONTINUITÀ - SUSSISTENZA - "EX POST" DI TALE REQUISITO - AMMISSIBILITÀ - PERIODO LAVORATIVO SUCCESSIVO ALLA DATA PREDETTA - DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - NOZIONE DI RETRIBUZIONE PER IL COMPUTO DELL'ACCANTONAMENTO DELLE QUOTE ANNUALI - INDENNITÀ E COMPENSI INCLUSI.*
Stato
decisa il 1990-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465175-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO CESSATO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - PERIODO LAVORATIVO FINO AL 31 MAGGIO 1982 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ EX ARTT. 2120 E 2121, VECCHIO TESTO, COD. CIV. - COMPENSI COMMUTABILI IN BASE ALLA LORO CONTINUITÀ - SUSSISTENZA - "EX POST" DI TALE REQUISITO - AMMISSIBILITÀ - PERIODO LAVORATIVO SUCCESSIVO ALLA DATA PREDETTA - DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - NOZIONE DI RETRIBUZIONE PER IL COMPUTO DELL'ACCANTONAMENTO DELLE QUOTE ANNUALI - INDENNITÀ E COMPENSI INCLUSI.*

Ai sensi degli artt. 2120 e 2121, vecchio testo, cod. civ., in base ai quali, in caso di rapporto di lavoro cessato dopo la data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297 (art. 5, primo comma), va liquidata l'indennità di anzianità per il periodo lavorativo fino al 31 maggio 1982, la sussistenza della continuità di un compenso, necessaria per la sua computabilità ai fini della Determinazione dell'indennità di anzianità, può risultare anche ex post, non occorrendo la sua previsione ex ante e neppure i caratteri della determinatezza o determinabilità. Per il periodo lavorativo successivo alla data predetta, invece, la retribuzione sulla quale va computato l'accantonamento delle quote annuali ai fini del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120, primo comma, cod. civ. nel testo sostituito dall'art. 1 della legge predetta, è quella definita dal secondo comma dello stesso art. 2120 - che detta una nozione di retribuzione derogabile dalla disciplina collettiva, ma più rigorosa (in favore del lavoratore) - nella quale rientrano, indipendentemente dalla loro continuatività, anche le indennità legate a particolari modalità topografiche o ambientali della prestazione lavorativa, nonché i compensi per lavoro straordinario, festivo e notturno, che siano privi del carattere dell'occasionalità, connesso alla sporadicità ed eccezionalità delle prestazioni lavorative. (V 5261/88, mass n 459940).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)