Sez. 3, Sentenza n. 15887 del 17/07/2007 (Rv. 598667 - 01)
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA | Esercizio del diritto di cronaca e di critica - Diritto fondamentale secondo l'art. 21 della Costituzione e l'art. 10 Cedu - Riferimento alla Costituzione europea - Libertà di espressione e di informazione - Rapporti.
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA
L'esercizio del diritto di cronaca e di critica, che è lecito anche se in conflitto con diritti e interessi della persona ove sussistano i parametri dell'utilità sociale alla diffusione della notizia, della verità oggettiva o putativa, della continenza del fatto narrato o rappresentato, costituisce estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero prevista dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Queste norme, a loro volta, trovano riferimento nella Costituzione europea, la quale, con una formula più vasta, prevede sotto il valore universale della libertà, all'art. 2, 71, la libertà di espressione e di informazione, formula questa, da interpretarsi secondo l'Addendum 22 al documento CIG 87/04 (agosto 2004), in conformità dell'art. 10 della CEDU, che prevede, al comma secondo, limiti di ordine pubblico o di interessi fondamentali della persona, quali la salute, la reputazione o diritti fondamentali (come la dignità, la presunzione di innocenza, etc.) anche tenendo presente che le Corti europee di Giustizia di Lussemburgo (sentenza 8 luglio 1999 in causa 150/98) e di Strasburgo (sentenza 21 gennaio 1999, Fressoz) considerano la libertà di informazione come un patrimonio comune delle tradizioni costituzionali degli Stati dell'Unione e del Consiglio d'Europa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 21, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)