Sez. L, Sentenza n. 8814 del 13/08/1991 (Rv. 473506 - 01)
Comune - Funzioni del Comune - Servizi pubblici - Assunzione diretta (Municipalizzazione) - Gestione - Aziende comunali - Personale | Divieto di accordi integrativi con erogazioni aggiuntive a quelle dei contratti nazionali - Disciplina ex art. 5 "ter" del D.L. n. 702 del 1978 - Irretroattività - Accordo aziendale stipulato anteriormente all'1 marzo 1979 ma sottoposto a controllo del Consiglio comunale successivamente a tale data - Nullità.
Comune - Funzioni del Comune - Servizi pubblici - Assunzione diretta (Municipalizzazione) - Gestione - Aziende comunali - Personale
L'irretroattività dell'art. 5 "ter" del D.L. 10 novembre 1978 n. 702 - che (nel testo risultante dalla legge di conversione 8 gennaio 1979 n. 3) pone, a partire dall'1 marzo 1979, il divieto per le aziende municipalizzate degli enti territoriali di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali, relativi al trattamento del personale dipendente, che prevedono erogazioni aggiuntive a quelle dei contratti nazionali di categoria, o che trattino materia od istituti o tali accordi non espressamente demandati dai citati contratti nazionali - non esclude la nullità, per violazione del divieto predetto, di un accordo aziendale di azienda municipalizzata che, sebbene stipulato anteriormente a tale data (nella specie, accordo aziendale dell'A.T.M. di Messina del 13 febbraio 1979), sia stato oggetto del controllo del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 16 del R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 ed ai fini della sua vincolatività per l'azienda medesima, in epoca successiva alla detta data dell'1 marzo 1979.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 16, Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 art. 5 ter CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)