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Sez. L, Sentenza n. 1900 del 25/02/1994 (Rv. 485448 - 01)

Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico | Divieto di erogazioni aggiuntive o di disciplina su materie o istituti determinati da parte della contrattazione aziendale ex art. 5 ter D.L. n. 702 del 1978 - Portata - Proroga ad opera della contrattazione nazionale di accordi aziendali anteriori a detta normativa - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485448-01

Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico

Ai sensi dell'art. 5 ter, D.L. 10 novembre 1978, n. 702 (aggiunto dalla legge di conversione 8 gennaio 1979, n. 3), il divieto, per le aziende municipalizzate degli enti territoriali, di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali, relativi al trattamento del personale dipendente, che prevedono erogazioni aggiuntive a quelle dei contratti nazionali di categoria, o che trattino materie o istituti a tali accordi non espressamente demandati dai citati contratti nazionali, non trova applicazione nell'ipotesi di proroga ad opera della contrattazione collettiva nazionale di un accordo integrativo aziendale stipulato in epoca antecedente all'entrata in vigore di detta normativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 3 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)