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Sez. 3, Sentenza n. 43810 del 14/02/2017 Ud. (dep. 22/09/2017) Rv. 270844 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Necessità di ravvedimento - Elementi sintomatici da cui desumerlo - Non contestazione dei fatti storici - Idoneità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270844-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE

In tema di procedimento minorile, ai fini della concedibilità del beneficio della sospensione del processo e messa alla prova, la non contestazione da parte del minore dei fatti oggetto di imputazione, così come la confessione, non rappresenta un elemento sintomatico da cui desumere automaticamente il ravvedimento, necessario per formulare un giudizio prognostico positivo sulla sua rieducazione e sull'evoluzione della personalità verso un costruttivo reinserimento sociale, se accompagnata da altri elementi di fatto che evidenziano come la rimeditazione e la resispiscenza rispetto ai fatti non si siano verificate. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che ha escluso la concessione della messa alla prova in un caso in cui l'imputato, pur non contestando i fatti storici in sè, nel corso di tutto il procedimento aveva sempre rifiutato i colloqui con i servizi sociali, con la motivazione che riteneva infondate le accuse mossegli).

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)