Sez. 3, Sentenza n. 27754 del 06/06/2008 Ud. (dep. 08/07/2008) Rv. 240825 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Necessità di ravvedimento - Elementi sintomatici da cui desumerlo - Confessione o ammissione parziale dell'addebito - Idoneità.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE
In tema di procedimento minorile, ai fini della concedibilità del beneficio della sospensione del processo e messa alla prova la confessione o la parziale ammissione dell'addebito da parte del minore rappresenta un elemento sintomatico da cui desumerne il ravvedimento, necessario per formulare un giudizio prognostico positivo sulla sua rieducazione e sull'evoluzione della personalità verso un costruttivo reinserimento sociale.
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)