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Sez. 3, Sentenza n. 2959 del 22/05/1979 (Rv. 399280 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE (QUINQUENNALE) - FATTO ILLECITO ISTANTANEO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1979-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399280-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE (QUINQUENNALE) - FATTO ILLECITO ISTANTANEO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*

In ipotesi di fatto illecito istantaneo, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dal momento stesso del verificarsi della condotta illecita dell'agente, la quale si inizia e si esaurisce in quel momento, producendo il danno che, se permanente o protraentesi nel tempo, inizia a manifestarsi in quello stesso momento; sicche, ai fini dell'inizio della prescrizione, non ha Rilevanza il carattere permanente del danno od il suo protrarsi nel tempo, come non ha Rilevanza il successivo aggravarsi del danno. (Conf 3245/73, mass n 367086; (Conf 2855/73, mass n 366451; (Conf 2017/70, mass n 348099).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)