Sez. U, Sentenza n. 2855 del 05/11/1973 (Rv. 366451 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO ILLECITO ISTANTANEO - FATTO ILLECITO PERMANENTE - RISPETTIVA DECORRENZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO ILLECITO ISTANTANEO - FATTO ILLECITO PERMANENTE - RISPETTIVA DECORRENZA.*
Nel fatto illecito istantaneo la condotta dell'agente si esaurisce prima o nel momento stesso della produzione del danno, mentre in quello permanente essa perdura oltre tale momento e continua a cagionare danno per tutto il corso della sua durata, onde si ha un rapporto di conseguenzialita immediata e diretta fra la durata della condotta e quella della produzione del danno, fino alla cessazione della condotta stessa. Pertanto, nella prima ipotesi la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno (ed e indifferente che questo si protragga nel tempo o si aggravi o sia seguito da un ulteriore danno autonomo); nella seconda, invece, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si e manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa. (V 2258/71, mass n 353089; 100/70, mass n 344798; (V 399/69, mass n 344475).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)