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Sez. L, Sentenza n. 901 del 02/02/1983 (Rv. 425659 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - PERSONALE DIPENDENTE - DISCIPLINA - REGOLAMENTARE - ATTO GENERALE DI AUTONOMIA COSTITUENTE UNA FORMA TIPICA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DIVERGENZA FRA LA DISCIPLINA ESPRESSA NEL REGOLAMENTO E QUELLA PRECEDENTEMENTE CONCORDATA CON LE ASSOCIAZIONI SINDACALI - CONSEGUENZE - CONFIGURABILITÀ DELL'ATTO REGOLAMENTARE COME FONTE DI NORMATIVA COLLETTIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425659-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - PERSONALE DIPENDENTE - DISCIPLINA - REGOLAMENTARE - ATTO GENERALE DI AUTONOMIA COSTITUENTE UNA FORMA TIPICA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DIVERGENZA FRA LA DISCIPLINA ESPRESSA NEL REGOLAMENTO E QUELLA PRECEDENTEMENTE CONCORDATA CON LE ASSOCIAZIONI SINDACALI - CONSEGUENZE - CONFIGURABILITÀ DELL'ATTO REGOLAMENTARE COME FONTE DI NORMATIVA COLLETTIVA - ESCLUSIONE.*

Il regolamento del personale del Banco di Napoli costituisce un atto generale di autonomia che realizza una Forma tipica di contrattazione collettiva, anche se limitata ad una sola azienda, e rappresenta la manifestazione di volontà contrattuale dell'ente, che aderisce in tale Forma alla normativa collettiva concordata con le associazioni sindacali dei dipendenti. Pertanto, la divergenza fra la disciplina espressa nel regolamento e quella precedentemente concordata, lungi dal dar luogo ad un'ipotesi di mera responsabilità dell'ente verso le associazioni predette (per la mancata trasfusione dei precedenti accordi nel regolamento), determina, con la mancata formazione dell'in idem placitum consensus, la stessa impossibilità di configurare l'atto regolamentare come fonte di normativa collettiva. (V 1721/79, mass n 398085).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 2067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)