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Sez. 3 - , Sentenza n. 3314 del 11/02/2020 (Rv. 656891 - 06)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Risarcimento del danno - Illecito istantaneo e illecito permanente - Prescrizione - Regime di decorrenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656891-06

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo con effetti permanenti, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando sussistere i suoi effetti, la prescrizione inizia a decorrere con la prima manifestazione del danno mentre, in ipotesi di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento per la durata del danno e della condotta che lo produce, essa ricomincia ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa. (Nella specie, un utente del servizio idrico integrato aveva dedotto l'assoluta inefficienza dell'impianto di depurazione al fine di ottenere la restituzione della quota della relativa tariffa non dovuta e la S.C. ha qualificato in termini di illecito istantaneo con effetti permanenti la condotta, ascrivibile all'ente titolare del predetto impianto, di cooperazione nell'inadempimento del gestore del servizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)