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Sez. 3 - , Ordinanza n. 27014 del 14/09/2022 (Rv. 665766 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO | Danno da illegittima cancellazione dalle liste di collocamento obbligatorio - Prescrizione - Decorrenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665766-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da illegittima cancellazione dalle liste di collocamento obbligatorio decorre dal momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, poiché è in tale momento che insorge il danno che segna il perfezionamento della fattispecie legale e la conseguente insorgenza del credito risarcitorio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva individuato il "dies a quo" della prescrizione nel momento dell'erronea cancellazione del lavoratore dagli elenchi del collocamento obbligatorio, anziché in quello del manifestarsi della conseguenza pregiudizievole, rappresentata dal trattamento pensionistico deteriore a seguito del mancato accumulo del capitale contributivo).

Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)