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Sez. 1, Sentenza n. 5113 del 06/04/2001 (Rv. 545656 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I RAPPORTI PREESISTENTI | Disciplina ex art. 72 legge fall. - Applicabilità, ex art. 201 legge citata, alla liquidazione coatta amministrativa - Contratto inerente al trasferimento della proprietà stipulato dal soggetto sottoposto a liquidazione e non eseguito - Facoltà degli organi della liquidazione di optare per lo scioglimento dello stesso - Sussistenza - Società cooperativa edilizia in liquidazione coatta amministrativa - Facoltà di scioglimento dei rapporti inerenti al trasferimento degli alloggi ai soci - Configurabilità.
Stato
decisa il 2001-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545656-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I RAPPORTI PREESISTENTI

La facoltà, attribuita al curatore fallimentare dall'art. 72 legge fall., applicabile, in virtù del richiamo operato dall'art. 201 della stessa legge, anche agli organi della liquidazione coatta amministrativa, di sciogliersi dal contratto inerente all'obbligo di trasferimento di un bene stipulato dal fallito e non ancora eseguito, deve essere riconosciuta anche nell'ambito dei rapporti di scambio tra la cooperativa edilizia ed i soci della stessa, con riferimento all'atto traslativo dell'immobile al socio assegnatario dello stesso.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)