Sez. 1, Sentenza n. 5346 del 02/06/1999 (Rv. 526934 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Società cooperativa edilizia in liquidazione coatta amministrativa - Facoltà del commissario liquidatore di sciogliere i rapporti inerenti agli alloggi, prima della stipula del contratto individuale di mutuo - Sussistenza - Consegna, assegnazione dell'alloggio o pagamento di quote di mutuo non frazionato da parte dell'assegnatario - Irrilevanza.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE
In ipotesi di liquidazione coatta amministrativa di cooperativa edilizia, al commissario liquidatore deve essere riconosciuta, in applicazione degli artt. 72 e 201 della legge fallimentare, la facoltà di optare per la risoluzione dei rapporti inerenti alla assegnazione di alloggi in favore dei singoli soci, ove non sia ancora avvenuto l'acquisto della proprietà dell'alloggio in capo all'assegnatario. Acquisto che si verifica, ai sensi dell'art. 229 del T.U. n. 1165 del 1938, con la stipulazione del contratto di mutuo individuale, restando in proposito ininfluente che il socio, prima dell'apertura della procedura concorsuale, abbia ricevuto la consegna dell'unità abitativa o che sia avvenuta l'assegnazione della stessa o che siano state pagate quote del mutuo, prima del frazionamento individuale di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 229
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)